La circolare ministeriale 07/07/2026 “Sul rinnovo della licenza ex art. 134

La circolare ministeriale 07/07/2026 “Sul rinnovo della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati” – Il rinnovo della licenza ex art. 134 TULPS per attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati.

La recente circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2026 interviene su una questione che, negli ultimi anni, aveva dato luogo a prassi applicative non uniformi tra le diverse Prefetture, concernente il procedimento di rinnovo della licenza prevista dall’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per lo svolgimento delle attività di investigazione privata, ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati. L’intervento ministeriale assume particolare rilievo poiché fornisce un’interpretazione sistematica della disciplina contenuta nel D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, chiarendo definitivamente la natura giuridica del procedimento di rinnovo e individuando modalità operative destinate ad uniformare l’azione amministrativa sull’intero territorio nazionale.

La circolare muove dalla constatazione che numerosi Uffici territoriali avevano sviluppato procedure differenti, alcune delle quali fondate sull’assunto che, allo spirare del triennio di validità della licenza, fosse necessario procedere al rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio. Secondo il Ministero tale impostazione non trova, tuttavia, alcun fondamento nella disciplina normativa vigente.

L’elemento centrale dell’intervento interpretativo consiste, infatti, nell’affermazione secondo cui il rinnovo della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. non integra un nuovo procedimento autorizzatorio finalizzato al rilascio di una nuova licenza, ma costituisce una procedura amministrativa semplificata diretta esclusivamente alla verifica della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che avevano originariamente legittimato il rilascio del titolo. La licenza conserva, pertanto, la propria identità giuridica e non viene sostituita da un nuovo provvedimento amministrativo, essendo semplicemente prorogata nella propria efficacia temporale all’esito favorevole delle verifiche demandate all’Autorità di pubblica sicurezza.

Da evidenziare anche la differenza istruttoria tra il rilascio di una nuova licenza e la prosecuzione dell’attività con la medesima licenza.

 

Tale ricostruzione trova il proprio fondamento nel punto 6 dell’Allegato G al D.M. n. 269/2010, disposizione che non richiede la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione, bensì la trasmissione all’Autorità competente di una dichiarazione con la quale il titolare manifesta la volontà di proseguire l’attività per il successivo triennio. La dichiarazione assume, dunque, la funzione di atto propulsivo del procedimento amministrativo e consente alla Prefettura di avviare gli accertamenti necessari per verificare la permanenza delle condizioni richieste dalla legge per l’esercizio dell’attività investigativa. La ricezione della dichiarazione costituisce il dies a quo del procedimento amministrativo, il quale deve essere definito entro il termine di centottanta giorni previsto dalla disciplina regolamentare richiamata dalla stessa circolare ministeriale.

Sotto il profilo procedimentale, la circolare chiarisce che il rinnovo si perfeziona mediante la semplice vidimazione del titolo originario e non attraverso l’emissione di una nuova licenza. La vidimazione rappresenta il provvedimento conclusivo dell’istruttoria favorevole e costituisce l’atto mediante il quale viene estesa nel tempo la validità dell’autorizzazione già rilasciata. Si tratta, pertanto, di un meccanismo di proroga dell’efficacia del titolo e non di un nuovo rilascio autorizzatorio. Tale precisazione assume notevole rilevanza pratica, poiché esclude la necessità di ricostituire ex novo il rapporto autorizzatorio ogni tre anni, confermando la continuità giuridica della licenza e dell’attività esercitata dal titolare.

La circolare precisa, tuttavia, che il rinnovo non opera automaticamente per il solo decorso del tempo, né può ritenersi tacitamente perfezionato. L’efficacia della procedura resta subordinata, da un lato, alla tempestiva presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell’attività e, dall’altro, all’esito positivo delle verifiche istruttorie demandate alla Prefettura, la quale conserva integralmente il proprio potere di controllo sulla permanenza dei requisiti morali, professionali, organizzativi e tecnici richiesti dalla normativa di settore. In tal modo vengono contemperate le esigenze di semplificazione amministrativa con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che caratterizzano l’intero sistema autorizzatorio delineato dal T.U.L.P.S.

Di particolare interesse risulta il chiarimento concernente gli effetti della presentazione tempestiva della dichiarazione nel caso in cui l’istruttoria amministrativa non venga definita prima della scadenza formale della licenza. Il Ministero afferma espressamente che, ove il titolare abbia presentato la dichiarazione prima della scadenza del titolo, l’eventuale protrarsi dell’istruttoria oltre tale data non determina l’illegittimità dell’esercizio dell’attività investigativa. La dichiarazione produce infatti un effetto conservativo dell’efficacia del titolo autorizzatorio, impedendo che il mero ritardo dell’Amministrazione possa tradursi in un pregiudizio per il privato diligente che abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi procedimentali. La prosecuzione dell’attività, in tale ipotesi, trova quindi giustificazione nella pendenza del procedimento di verifica e nella continuità del rapporto autorizzatorio, che permane fino alla conclusione dell’istruttoria, salvo l’eventuale adozione di un provvedimento inibitorio qualora venga accertata la perdita dei requisiti prescritti.

La circolare raccomanda che la dichiarazione venga presentata preferibilmente almeno sessanta giorni prima della scadenza della licenza, così da consentire agli Uffici territoriali di completare gli accertamenti entro il termine di validità del titolo. È evidente, tuttavia, come tale indicazione abbia natura esclusivamente organizzativa e non introduca un autonomo termine decadenziale, essendo sufficiente, ai fini della continuità dell’attività, che la dichiarazione venga comunque presentata anteriormente alla scadenza della licenza.

Di contro, il Ministero individua conseguenze radicalmente differenti nel caso in cui il titolare ometta di presentare la dichiarazione entro il termine di validità del titolo. In tale ipotesi, infatti, l’efficacia autorizzatoria della licenza viene meno con la sua naturale scadenza e l’istituto non risulta più legittimato a svolgere attività investigativa. L’eventuale prosecuzione dell’attività in assenza della preventiva dichiarazione di prosecuzione integra, secondo la circolare, un esercizio dell’attività in difetto di valido titolo autorizzatorio, con le conseguenti responsabilità penali derivanti dalla violazione degli artt. 134 e 140 del T.U.L.P.S. Analogamente, la successiva presentazione tardiva della dichiarazione non produce effetti retroattivi né consente di sanare il periodo di esercizio eventualmente svolto senza titolo, limitandosi ad attivare un nuovo procedimento istruttorio finalizzato a consentire, quanto prima, la ripresa dell’attività, che tuttavia dovrà rimanere sospesa sino alla conclusione favorevole del procedimento amministrativo.

L’impostazione accolta dalla circolare appare pienamente coerente con i principi generali dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, nonché con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento del privato. Essa evita che l’operatore economico subisca conseguenze pregiudizievoli derivanti esclusivamente dalla durata dell’istruttoria amministrativa, senza tuttavia comprimere i poteri di verifica e di controllo attribuiti all’Autorità di pubblica sicurezza. La procedura delineata dal Ministero realizza, pertanto, un equilibrato contemperamento tra le esigenze di continuità dell’attività imprenditoriale e l’interesse pubblico al costante controllo della permanenza dei requisiti richiesti per l’esercizio di un’attività che, per la sua natura, incide direttamente sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Sotto il profilo sistematico, la circolare assume, infine, un valore interpretativo di particolare rilievo poiché chiarisce definitivamente che il rinnovo della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. non costituisce un nuovo procedimento autorizzatorio, ma una mera prosecuzione dell’efficacia del titolo originario subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti di legge, verifica che si conclude mediante la semplice vidimazione della licenza già rilasciata e non mediante l’emissione di un nuovo provvedimento autorizzatorio. Tale ricostruzione, oltre a trovare pieno riscontro nella disciplina regolamentare, appare maggiormente conforme ai principi di semplificazione amministrativa, di continuità dell’azione economica e di tutela dell’affidamento del privato, rappresentando pertanto il criterio interpretativo cui dovranno uniformarsi le Prefetture nell’esercizio delle proprie competenze.

 

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