Responsabilità penale dell’esercente la professione Sanitaria

Brevi cenni sulla responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, prevista e regolata dal nuovo art. 590 sexies c.p. in riferimento all’ultima pronuncia della Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 8770/2018.

Il primo aspetto di rilievo, è il soggetto destinatario della disciplina. Infatti, l’art. 590 sexies c.p. si rivolge a tutti gli esercenti una professione sanitaria. Questo significa che la responsabilità penale ivi regolata non è solo ristretta ai medici, ma bensì a tutti coloro che trattano la materia della salute, ricomprendendo, quindi, anche, ad esempio, farmacisti. Altro aspetto importante, è l’eliminazione della gradazione della colpa, non parlandosi più di colpa grave e colpa lieve, distinzione invece presente nel precedente dettato normativo (così detto “Decreto Balduzzi”).

Detto ciò, il secondo comma del 590 sexies c.p. individua subito una causa di esclusione della punibilità per il soggetto che, nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida come pubblicate, ovvero, in mancanza, delle buone pratiche cliniche assistenziali, purchè correttamente individuate, cagioni l’evento morte / lesione a causa di imperizia. Sono quindi tre gli elementi che emergono: il primo, la presenza di linee guida o buone pratiche cliniche – assistenziali, come parametro di riferimento; il secondo, la condotta unicamente riconducibile al caso di imperizia; il terzo, la corretta individuazione delle linee guida/ buone pratiche da applicare al caso di specie.

In questo contesto, a seguito di un recente scontro giurisprudenziale sull’interpretazione da dare ai casi di esclusione della punibilità, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Quest’ultime, con la sentenza n. 8770/2018, hanno così statuito:

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico – chirurgica:

  1. Se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;
  2. Se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  3. Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico – assistenziali non adeguate alla specificità del caso concerto;
  4. Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche cliniche assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e dalle speciali difficoltà dell’atto medico

Quanto sopra, sebbene frutto di una sentenza emessa specificatamente per il caso di medico – chirurgo, può essere esteso a tutti gli esercenti la professione sanitaria dal momento che il quesito a cui hanno risposto le Sezioni Unite era “Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l’ambito applicativo della previsione di “non punibilità” prevista dall’art. 590 sexies c.p., introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24”.

Posto quindi che l’operato dell’esercente la professione sanitaria deve prendere come modello il professionista informato e attento che esegue con scrupolo la propria attività, si può ritenere che potrebbe incorrere in responsabilità penale il professionista che, con la propria condotta, cagioni l’evento per uno dei casi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8770/2017 e sopra riportati.

Ovviamente, si desume da quanto detto che ogni caso va valutato a sé e che elementi cardini della questione sono sicuramente le linee guida e le buone pratiche clinico assistenziale che devono necessariamente essere scelte con estremo rigore, rispettate e applicate con la massima cura, discostandosi dalle stesse solo se il caso di specie lo necessita.

Avv Ciciliot

 

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