Quando il pedinamento può trasformarsi in reato?
L’investigatore privato può commettere il reato di molestie, previsto dall’art. 660 del Codice Penale, solo se sussistono condizioni specifiche. La giurisprudenza chiarisce che il reato si configura quando il pedinamento diventa pressante, indiscreto e molesto, interferendo nella sfera di libertà della persona seguita. La Cassazione sottolinea che l’elemento essenziale è la consapevolezza dell’investigatore di arrecare disturbo, anche dopo la manifestazione esplicita del disappunto da parte del pedinato.
Il Tribunale Penale di Savona (2019) ha distinto tra superficialità e petulanza, affermando che il semplice essere scoperti non implica automaticamente un comportamento molesto. Il Tribunale Penale di Viterbo (2020) ha ribadito che per la punibilità è necessaria la volontà di interferire inopportunamente nella libertà altrui. In conclusione, il pedinamento diventa reato solo se l’investigatore prosegue nonostante il chiaro dissenso del pedinato, evidenziando così la linea tra attività investigativa lecita e molestia.
In questo video, gli avvocati Fabiana Negro e Carlotta Ciciliot approfondiscono la disciplina giuridica del reato di molestie, regolato dall’articolo 660 del Codice Penale, spiegando quando e come il pedinamento può configurare un comportamento illecito. Scopriremo inoltre i limiti legali dell’attività degli investigatori privati, analizzando fino a che punto possono spingersi nelle loro indagini senza sconfinare nella molestia o nello stalking. Un approfondimento essenziale per comprendere i confini tra il diritto all’indagine e il rispetto della privacy.





