OMESSI VERSAMENTI IVA: LA DIRETTIVA PIF DETERMINERA’ IL LORO INGRESSO TRA I REATI PREVISTI DALLA LEGGE 231/2001?
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LE SOCIETA’ A RISCHIO A SEGUITO DELL’INSERIMENTO DELLE “FRODI IVA” NEI REATI “PRESUPPOSTO” DELLA LEGGE SULLA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI
Entro il 6 luglio 2019 l’Italia avrebbe dovuto recepire nel proprio ordinamento tale Direttiva sul contrasto alle frodi lesive degli interessi dell’Unione Europea.
La PIF citata impone agli Stati membri di introdurre forme di responsabilità giuridica a carico degli Enti con riferimento “ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA“.
Come è chiaro, tali tempistiche non sono state rispettate: deve infatti ancora essere approvata la legge di delegazione europea 2018.
Il legislatore italiano è tuttavia intenzionato ad effettuare una riforma parzialmente diversa da quella di matrice europea. La Direttiva impone infatti al Governo di prevedere “espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo”. La legge delega prescrive quindi l’inserimento di una responsabilità amministrativa della persona giuridica per non aver impedito la commissione di un reato tributario. Questo però va oltre a ciò che è previsto nella direttiva comunitaria: spetterà quindi al nostro legislatore scegliere di intervenire o meno sulla Legge 231.
Peraltro la riforma richiesta dall’UE non rappresenta una novità, considerando che già con il “decreto spazza corrotti” si era paventato l’inserimento di un nuovo articolo che includesse nella Legge 231/2001 i reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000.
Si tratta però di una modifica che potrebbe far discutere circa l’ammissibilità del doppio binario sanzionatorio, considerando che già l’art. 7 del D. Lgs. 269/2003 prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative in capo all’Ente qualora un suo rappresentante o amministratore commetta un illecito fiscale. Si potrebbe quindi determinare una duplicazione tra queste sanzioni
e quelle comminate ai sensi della Legge 231.
La vera novità della Direttiva PIF è l’obbligo per il nostro legislatore di introdurre nell’elenco dei reati cc.dd. “presupposto” della Legge 231 i seguenti illeciti tributari:
– dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000);
– dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ex art. 3 D. Lgs. 74/2000;
– dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
– Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
– Omesso versamento di IVA (art. 10 ter D. Lgs. 74/2000).
Ed è in particolare l’inserimento del reato di omesso versamento di IVA (previsto dall’art. 10 ter D. Lgs. 74/2000) tra i reati che rappresentano il presupposto della responsabilità da reato per le società del D.Lgs. 231/2001 che potrebbe comportare preoccupanti conseguenze.
Di questo tratterà la prossima e ultima newsletter sul tema.
scritto da Avv. Fabiana Negro
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