IL DECRETO CURA ITALIA IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

Poche ore fa, è uscito il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, recante le tanto agognate “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)”.

Per quanto di interesse a coloro che hanno una licenza 134 TULPS ovvero di Guardia Giurata, vengono riportate e brevemente commentate le disposizioni “giuridiche” che attendo appunto tali autorizzazioni. Sorvolerò su quelle economiche che non appartengono al mio bagaglio culturale.

 

PRIMA DISPOSIZIONE – SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

La prima disposizione riguarda l’art. 84 di detto decreto che riguarda le “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”. Il comma 1 prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo”. Tradotto fino al 15 aprile 2020 sono sospesi tutti i termini del processo amministrativo compresi ovviamente anche quelli inerenti l’impugnazione di un Decreto della Prefettura (revoca, sospensione, incameramento della cauzione ecc…). I termini tornano a decorrere dal 15 aprile 2020. Ciò però non toglie che usufruire della sospensione è una facoltà e pertanto se l’avvocato che procede non intende avvalersene, può comunque depositare, notificare atti ecc…

 

SECONDA DISPOSIZIONE – SOSPENDIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIEMNTI AMMINISTRATIVI

L’altra questione che attiene ai titolari di licenza 134 TULPS e guardie giurate è il successivo art. 103 del decreto legge il quale attiene alla “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”. Al suo comma 1 è riportato che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.” Sostanzialmente i termini del procedimento amministrativo, propedeutico al decreto definitivo della Prefettura, che comunemente viene chiamato dalla stessa P.A.“avvio di procedimento”, sono sospesi fino al 15 aprile 2020. È irrilevante che il procedimento sia stato istaurato dalla parte (mediante un’istanza o una richiesta) o avviato dalla Pubblica Amministrazione mediante appunto un avvio di procedimento. In entrambi i casi il procedimento si sospende.

Infine i titolari di licenza 134 TULPS per le investigazioni private, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, non dovranno presente domanda di prosecuzione dell’attività poiché il comma 2 dell’articolo di cui sopra prevede appunto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Conoscendo però l’attuale dirigenza del Ministero dell’Interno Dipartimento dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, consiglio vivamente però gli stessi investigatori privati, di inviare comunque la comunicazione di prosecuzione dell’attività. Costa poco (una PEC) e non si deve uscire dalla propria abitazione (#iorestoincasa).

 

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