Il trattamento dei dati da parte dell’investigatore privato: i limiti personali e l’oggetto del trattamento

Il trattamento dei dati da parte dell’investigatore privato.

L’attività degli investigatori privati riveste un ruolo centrale in molte vicende giudiziarie, ma deve svolgersi nel rigoroso rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali. Il corretto equilibrio tra esigenze investigative e tutela della privacy rappresenta un aspetto cruciale dell’operatività quotidiana. In questo contesto, analizziamo una pronuncia della Corte di Cassazione che offre spunti rilevanti sui limiti dell’incarico investigativo e sulla gestione dei dati raccolti.

1. La Sentenza

La Corte di Cassazione Penale si è interessata ad un investigatore privato che è stato condannato sia in primo grado che in sede di appello in quanto “aveva effettuato la raccolta e la conservazione dei dati relativi alla moglie di questi senza il consenso della donna e al di fuori dei casi previsti dall’art. 23, art 24 lettera f), stesso decreto, nonché oltre i termini stabiliti dal mandato”.

L’incarico acquisito dall’investigatore era stato conferito, dal committente marito della persona oggetto dell’indagine, per “localizzare la moglie per un periodo di 10 giorni per non più di tre ore al giorno, al fine di rilevare un eventuale comportamento non idoneo nei confronti della figlia minore della coppia”.

Superamento dell’oggetto dell’incarico e raccolta di dati non autorizzata

I Tribunali territoriali avevano verificato quindi che l’investigazione era stata prolungata oltre al termine conferito nell’incarico e analizzando anche i comportamenti e immagini non identificati nell’incarico ovvero “relative alla moglie del committente ed al suo compagno oltre ad immagini amorose con il C. al tavolino di un bar e fotografie del C. stesso”.

La condanna per violazione della normativa sulla privacy

Per tali motivi l’investigatore privato è stato condannato alla pena della reclusione, sia in primo grado che in grado d’appello in relazione alla violazione dell’art. 167 comma 1, del D. Lgs. 196/2003.

La riforma dell’art. 167 del Codice Privacy e la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha però accertato che l’art. 167 sopra citato è stato rivisitato completamente dal d. lgs. 101/2018 il quale non prevede più la violazione penale in caso di omesso consenso dell’interessato (già art. 23 della vecchia normativa).

La Corte di Cassazione ha quindi salvato l’investigatore privato statuendo che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

2. Indicazioni operative per il corretto conferimento dell’incarico investigativo

Da quanto sopra si traggono alcune importanti conclusioni da tenere ben presente in sede di conferimento dell’incarico.

  1. La prima è cercare di identificare l’oggetto dell’incarico il più ampio possibile al fine di far ricadere in detto mandato tutta l’attività investigativa che poi si svolgerà sul territorio;
  2. La seconda è di evitare accuratamente di trascrivere le condotte specifiche che si vogliono rilevare con l’indagine mantenendo, come detto, argomentazioni di ampio respiro;
  3. La terza è riportare nel mandato un limite temporale molto ampio (sia in termini di giorni che di ore al giorno) al fine di evitare uno sforamento dell’indagine oltre i limiti concordati nel conferimento dell’incarico.

Se l’investigatore incriminato avesse seguito questi suggerimenti, certamente non sarebbe stato sottoposto ai procedimenti penali che sono poi stati oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione.

SENTENZA CASSAZIONE PENALE N. 2243 DEL 20-01-2022

Cass. pen. sez. III, Sent., (ud. 15-10-2021) 20-01-2022, n. 2243

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