Anche l’Europa interviene a tutelare i consumatori dal greenwashing
1. Cresce l’attenzione dei consumatori verso la sostenibilità
L’interesse dei consumatori per la sostenibilità ambientale dei prodotti è in costante aumento. Questa tendenza ha spinto molte aziende a intensificare le dichiarazioni di marketing sul rispetto dell’ambiente.
2. Cos’è il greenwashing e come si manifesta
Il greenwashing è una forma di pubblicità ingannevole, utilizzata da alcune imprese per presentare un’immagine ambientalista non corrispondente alla realtà. Ad esempio, si può fare riferimento alla totalità di un prodotto come riciclabile, quando in realtà solo il packaging lo è.
Queste dichiarazioni servono ad aumentare il fatturato, attirando consumatori convinti della sostenibilità dei prodotti. In realtà, molte aziende non perseguono davvero obiettivi ecologici. Questo comporta una distorsione della concorrenza e ostacola un’economia trasparente e sostenibile.
3. Cosa stabilisce la Direttiva 2024/825
Poiché si stima che circa il 50% delle dichiarazioni ambientali sia inaffidabile, l’UE ha adottato la Direttiva 2024/825, nota anche come Direttiva sui Green Claims o Direttiva anti-greenwashing, pubblicata il 6 marzo 2024. Essa introduce divieti e obblighi generali di trasparenza, vietando le pratiche ingannevoli legate alla sostenibilità.
La Direttiva UE 2024/825 ha l’obiettivo di contrastare il greenwashing e tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali sleali legate alla transizione verde. Introduce una definizione chiara delle “asserzioni ambientali” (green claims) e stabilisce che queste devono essere precise, verificabili e supportate da prove, vietando l’uso di dichiarazioni generiche o ingannevoli.
Sanzioni previste e quadro normativo nazionale attuale
Le violazioni della direttiva possono essere punite con sanzioni tra 5.000 e 10 milioni di euro. Sebbene la direttiva non sia ancora stata recepita in Italia, i consumatori sono già tutelati grazie alle disposizioni generali del Codice del Consumo.
L’AGCM può sanzionare le imprese responsabili, come accaduto nei casi Volkswagen, Eni e Ferrarelle. L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) vigila invece sul rispetto delle norme in materia pubblicitaria, anche ambientale.
4. Limitazioni e regole per le dichiarazioni ambientali future
La direttiva limita l’uso di marchi riferiti ad aspetti sociali e ambientali, e vieta dichiarazioni su riduzione, neutralità o impatto positivo in termini di emissioni, se basate solo su compensazioni. Sono vietati anche claim ambientali generici non trasparenti.
I claim su prestazioni ambientali future saranno consentiti solo se fondati su piani verificabili e specifici, disponibili al pubblico. Termini come “CO2 neutral” saranno ammessi solo se l’intero ciclo di vita del prodotto comporta emissioni effettivamente nulle.
Le immagini pubblicitarie dovranno essere coerenti con i reali impatti ambientali, evitando di creare impressioni fuorvianti anche quando accompagnate da testi corretti.
5. Requisiti per il riconoscimento di eccellenza ambientale
L’eccellenza sarà riconosciuta solo se le prestazioni ambientali rispettano il Regolamento Ecolabel, sistemi nazionali o regionali di tipo I (EN ISO 14024), o altre disposizioni UE. Le autodichiarazioni dovranno conformarsi alla ISO 14021, le EPD alla ISO 14025.
Tra gli strumenti validi figurano i sistemi EMAS, le etichette energetiche obbligatorie, e gli standard ISO. Tali certificazioni garantiscono la credibilità e la correttezza delle informazioni ambientali fornite.
Per i claim generici, l’impatto ambientale deve basarsi su una valutazione completa del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment), supportata da enti indipendenti. Il metodo LCA fornisce un’analisi scientifica, quantitativa e verificabile.
Infine, i consumatori dispongono degli strumenti per intraprendere azioni legali contro le aziende responsabili di greenwashing e ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
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FAQ frequenti sul greenwashing:
- Cos’è la nuova direttiva europea contro il greenwashing?
La Direttiva (UE) 2024/825, nota anche come Direttiva anti-greenwashing, introduce nuove tutele per i consumatori contro le pratiche ambientali ingannevoli e promuove la trasparenza nelle comunicazioni green delle imprese. - La Direttiva UE 2024/825 quando entra in vigore?
La Direttiva UE 2024/825 è entrata in vigore il 26 marzo 2024.
Gli Stati membri hanno due anni, fino al 27 marzo 2026, per recepirla nel diritto nazionale. La piena operatività della direttiva, con tutte le sue disposizioni vincolanti, è prevista per il 27 settembre 2026. - Quali affermazioni ambientali saranno vietate alle aziende?
Sono vietate dichiarazioni generiche non dimostrabili come “eco-friendly”, “carbon neutral” o “a impatto zero”, se non supportate da prove verificabili e scientifiche. - In che modo la La Direttiva (UE) 2024/825 tutela i consumatori?
La Direttiva (UE) 2024/825 Impone alle imprese di fornire informazioni ambientali trasparenti, affidabili e tracciabili, per permettere al consumatore di compiere scelte consapevoli e informate. - Cosa rischiano le aziende che usano pratiche di greenwashing?
Le imprese che adottano comunicazioni ambientali ingannevoli possono incorrere in sanzioni economiche, responsabilità legale e danni reputazionali, anche a livello europeo. - Sono vietate le compensazioni di CO₂ nei claim pubblicitari?
Sì. La direttiva vieta di vantare un impatto ambientale neutro se ottenuto solo attraverso compensazioni, come nel caso di progetti di riforestazione non collegati al prodotto venduto. - La normativa vieta l’obsolescenza programmata?
Sì. Le imprese non possono indurre i consumatori a sostituire beni ancora funzionanti, né dichiarare durate del prodotto infondate o ingannevoli, a tutela dell’ambiente e del portafoglio del cittadino.





