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Le modifiche legislative del Codice Rosso
Il 7 marzo 2025 è stato approvato il disegno di legge che introduce il reato autonomo di femminicidio, rafforzando le misure già previste dal Codice Rosso. Un ulteriore passo avanti nella lotta alla violenza di genere e nella tutela delle vittime. Scopri tutte le novità legislative.

1. Codice Rosso: la disciplina in generale
Il legislatore ha adottato nel tempo numerosissime cautele per contenere la commissione dei reati contro le donne, ma ciò nonostante tale tipologia di delitti non ha accennato a diminuire.
Per tale ragione è stato introdotto, con la Legge n. 69/2019, il c.d. “Codice Rosso”, che innova e modifica la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti sanzionatori.
Tale legge ha previsto una maggiore protezione per quanto riguarda le vittime e un’accelerazione per l’avvio del procedimento. Infatti la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, ne riferisce immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale. Il Magistrato Requirente, nelle ipotesi nelle quali proceda appunto per i delitti di violenza domestica o di genere, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Questo meccanismo viene adottato per evitare che vi sia un “vuoto” temporale fra l’acquisizione della notizia di reato e la trasmissione al pubblico ministero, in quanto si ritiene che, per taluni reati, vi sia la necessità di intervenire immediatamente e tutelare la persona offesa senza ritardi. Tale termine può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, oppure nell’interesse della persona offesa.
In ogni caso il Codice Rosso è entrato in vigore non solo per tutelare le donne ma per prevenire e porre un freno alla violenza di genere. Con il termine “violenza di genere” il legislatore vuole individuare tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori allo stupro, fino ad arrivare a comprendere il fenomeno del femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.
2. I nuovi reati introdotti
Nel codice penale sono stati aggiunti 4 nuovi reati, che hanno suscitato maggiore allarme sociale, per cercare di perseguire i comportamenti che ledono la persona e che non erano ancora stati disciplinati dal codice penale:
- Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. “revenge porn”), è previsto dall’art 612 ter c.p., (punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 5.000 a € 15.000) e persegue anche chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati.
La fattispecie risulta essere aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici.
Nel caso in cui i fatti siano commessi in danno di persona in condizione di inferiorità psichica o fisica, la pena è aumentata da 1/3 alla metà.
- Il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, è previsto dall’art. 583 quinques c.p. (punito con la reclusione da 8 a 14 anni). Tale articolo è stato introdotto per tutelare maggiormente le vittime che subiscono un deturpamento del volto a causa dell’uso di varie sostanze.
Quando alla commissione di tale delitto consegua l’omicidio è prevista la pena dell’ergastolo. La riforma, inoltre, inserisce questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all’indennizzo da parte dello Stato.
- Il reato di costrizione o induzione al matrimonio è previsto dall’art. 588 bis c.p. (punito con la reclusione da 1 a 5 anni), e con esso si ha l’intenzione di porre un freno al “matrimonio forzato”. Con tale termine si vuole definire un matrimonio nel quale il consenso manifestato da almeno una delle due parti è stato estorto tramite violenze, minacce o altre forme di coercizione (da non confondere con il “matrimonio combinato”).
La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
Si tratta di un delitto che è stato introdotto anche per cercare di impedire il fenomeno delle “spose bambine”.
- La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è previsto dall’art. 387 bis c.p. ed è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
In tal caso il legislatore mira a tutelare le vittime dei reati che hanno portato all’applicazione della misura, in maniera tale da impedire al reo di avvicinarsi ad esse.
Infatti, la prima misura cautelare riguarda l’allontanamento dalla casa familiare, ex art. 282 bis c.p.p., ed impone all’imputato/indagato di lasciare immediatamente la casa familiare, di non farvi rientro, e comunque di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.
La seconda misura cautelare riguarda il divieto di avvicinamento ai lunghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter c.p.p. e viene tipicamente applicata nei confronti di chi è indagato/imputato per il reato di stalking.
3. Le sanzioni “intensificate” del Codice Rosso
Il Codice Rosso ha inoltre inasprito le sanzioni già esistenti per alcuni reati:
- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi passa da un intervallo compreso tra un 2 e 6 anni passa ad un minimo di 3 e un massimo di 7;
- gli atti persecutori (il c.d. “stalking”) passano da un intervallo compreso fra 6 mesi a 5 anni ad un minimo di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi;
- la violenza sessuale passa da un intervello compreso fra 5 a 10 anni ad un minimo di 6 e al massimo di 12 anni;
- la violenza sessuale di gruppo passa da un intervallo compreso fra 6 a 12 anni ad un minimo di 8 e un massimo di 14 anni.
Da quanto appena rappresentato si evince che la ratio degli interventi legislativi è quella di introdurre deterrenti molto più forti rispetto al passato per arginare un problema sociale sempre più preoccupante e allarmante.
4. Ultime novità legislative in materia
Recentemente, ci sono state ulteriori novità legislative in materia:
Legge n. 168/2023: Entrata in vigore il 9 dicembre 2023, questa legge ha potenziato le misure di prevenzione e le tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, introducendo inasprimenti delle pene e nuove disposizioni per una più efficace protezione delle vittime.
Introduzione del reato di femminicidio: Il 7 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce nel codice penale il reato autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo. Questa misura mira a contrastare in modo più incisivo la violenza di genere e a offrire maggiore protezione alle vittime.
Questi aggiornamenti legislativi rappresentano un ulteriore passo avanti nella lotta contro la violenza sulle donne e nella tutela delle vittime, ampliando e rafforzando le misure già previste dal Codice Rosso.
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