La prova della simulazione del contratto di trasferimento immobiliare

Con la simulazione le parti del contratto si accordano nel ritenere come non voluto il contratto stipulato o come voluto un diverso contratto rispetto quello stipulato.

La simulazione è intesa a far apparire la costituzione fra i soggetti contraenti di un rapporto tra costoro in realtà inesistente perchè le parti nulla vollero costituire, limitando la loro comune dichiarazione ad una vuota apparenza (simulazione assoluta), o perché le parti vollero costituire fra loro un rapporto diverso (simulazione relativa oggettiva).

La simulazione relativa, inoltre, può essere oggettiva o soggettiva:

con la simulazione oggettiva le parti voglio un contratto diverso da quello stipulato,

con la simulazione soggettiva le parti vogliono il contratto stipulato, ma le parti reali sono diverse da quelle indicate nel contratto.

In altre parole, con la simulazione relativa soggettiva (o interposizione fittizia di persona) (simulazione relativa oggettiva) il rapporto viene realmente costituito, ma tra una delle parti ed un soggetto diverso rispetto la parte indicata nel contratto apparente.

Al fine di dimostrare la simulazione relativa soggettiva nell’ambito di un trasferimento immobiliare non è sufficiente un accordo sottoscritto tra interponente ed interposto ma occorre anche l’adesione scritta del terzo venditore.

A tal proposito, appare opportuno richiamare l’univoco orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, in fattispecie analoga a quella indicata in premessa, ha già avuto modo di affermare che “per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, è indispensabile un accordo non solo tra l’interponente e l’interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta” (si veda, per tutte, Cass. Civ. Sez. II, 23.3.2017, n. 7537).

Non solo, “in caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente necessita l’esistenza di una controdichiarazione dalla quale risulti l’intento dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente” (si veda, per tutte, Cass. Civ., Sez. II, 9.11.2012, n. 19529.

Sempre coerentemente al suddetto orientamento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scrittura ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.

Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l’apparente compratone non può essere risolta, fatta salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, cod. civ.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, cod. civ.), né tanto meno mediante l’interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell’atto scritto” (si veda, per tutte, Cass. Civ. 19.2.2008, n. 4071).

scritto da Avv. Antonio Piazza

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