La disciplina delle immissioni moleste nei rapporti fra privati va rinvenuta nell’art. 844 cod. civ., alla stregua delle cui disposizioni, quand’anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale ed i parametri delle norme amministrative, il giudizio in ordine alla loro intollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della particolarità della situazione concreta” (Cass. Civ. 5.8.2011, n. 17051).
Recentemente, infatti, la Giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema, di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all’intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti perseguono finalità di carattere pubblico, operando nei rapporti fra i privati e la P.A. sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell’art. 844 c.c., e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini, per i quali vige la disciplina dell’art. 844 c.c., disciplina che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse. I criteri dettati dal D.M. 16 marzo 1998 attengono, piuttosto, al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell’esercizio o nell’impiego di sorgente di emissioni sonore, di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 6, comma 2, e sono volti a proteggere la salute pubblica mediante predisposizione di apposito illecito amministrativo” (cfr. Cass. Civ., 20. 1.2017, n. 1606; conformi Cass. Civ. 22.12.2011, n. 28386; Cass. Civ. 13.12.2006, n. 26738).
Sussiste, pertanto, il diritto di chi subisce le immissioni alla tutela della salute e al godimento della propria abitazione ove poter svolgere le proprie quotidiane abitudini che vengono pregiudicate dalle illegittime immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino.
Vengono, in particolare, pregiudicati i diritti costituzionalmente garantiti comprendendosi nel bene alla salute (art. 32 Cost.) anche il benessere psichico, la qualità della vita, anche di relazione, intesa come esaustiva realizzazione della persona umana nella totalità e globalità delle sue manifestazioni e dei suoi valori.
A fronte di ciò, la richiesta di un provvedimento d’urgenza finalizzato a porre rimedio alle illegittime immissioni di rumore trova fondamento al fine di impedire la protrazione delle situazioni accertate e ritenute causa di gravi danni la cui verificazione si profila effettiva e concreta e costituisce certamente una misura utile a precludere la verificazione di un danno avente indubbia connotazione di irreparabilità in ragione della sua inerenza alla persona.
In merito al risarcimento richiedibile da chi ha subito le immissioni moleste, si rileva che la Suprema Corte di Cassazione, anche recentemente, ha ribadito che “il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. “comunitarizzazione” della Cedu” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 20/01/2017, n. 1606; conformiCass. Sez. 3, Sentenza n. 20927 del 16/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26899 del 19/12/2014).
Avv. Antonio Piazza





